Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 12. I soci che alla data dell'1 ottobre 1925 facevano parte di cooperative le quali per non avere conseguito entro il 31 dicembre stesso anno il finanziamento occorrente alle costruzioni siano incorse nella rescissione del contratto di mutuo già concluso coll'amministrazione delle ferrovie dello stato per l'acquisto delle aree, hanno un diritto preferenziale nella concessione degli alloggi in case economiche che l'amministrazione costruisca su dette aree divenute di sua proprietà. Uguale diritto è riservato ai soci delle cooperative dalle quali l'amministrazione delle ferrovie dello stato abbia rilevato oltre alle aree anche le costruzioni in corso per adattarle e completarle ad uso di case economiche per ferrovieri. I soci possono esercitare il diritto preferenziale in base all'ordine d'iscrizione nel libro sociale, purchè siano in attività di servizio al momento della concessione, con l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio di dette case.

CAPO IV Anticipazioni della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Art. 13. Previa autorizzazione da darsi, volta per volta, dal ministro per le finanze, la cassa depositi e prestiti, nel deliberare a favore di cooperative edilizie composte di impiegati e pensionati dello stato esistenti nelle provincie lombarde e nel comune di roma, la concessione dei mutui per i quali esse abbiano già ottenuto il contributo erariale, può valersi anche delle somme che saranno all'uopo anticipate dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde all'interesse annuo del 5 per cento, netto in ogni tempo e modo per la cassa medesima. Per tali operazioni la cassa di risparmio è autorizzata a derogare alle disposizioni ed alle limitazioni del suo statuto fondamentale e successive modificazioni. Agli effetti della regolazione dei rapporti fra cassa depositi e prestiti e cassa di risparmio, le disposizioni del presente art. E quelle dell'art. 14, sostituiscono, ad ogni effetto, la formale convenzione. Le eventuali particolarità che occorresse definire, sono stabilite fra i due istituti per semplice corrispondenza.

Art. 14. Le somme di cui all'art. 13 sono dalla cassa depositi e prestiti somministrate alle cooperative mutuatarie al saggio da stabilirsi a termine dell'art. 4 dopo concessi i singoli mutui e costituita, da parte delle singole cooperative, la garanzia ipotecaria. La cassa depositi e prestiti, ottenuto il nulla osta dal ministero dei lavori pubblici, richiama i fondi dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde ed effettua, in conto dei mutui stessi, la emissione dei mandati da intestarsi alle cooperative mutuatarie. Le somme anticipate dalla cassa di risparmio vengono inscritte in apposito conto corrente e fruttano alla cassa stessa l'interesse di cui all'art. 13, con decorrenza dal giorno dell'invio alla cassa depositi e prestiti. Gli interessi dovuti sulle effettuate somministrazioni, sono capitalizzati al saggio del 5 per cento e quindi portati in aumento al capitale versato nel conto corrente. Il ministero dei lavori pubblici provvede al contributo erariale anche sulle somme capitalizzate. La cassa depositi e prestiti ammortizza in dieci annualità uguali, comprensive di capitale e interesse, le somme anticipate dalla cassa di risparmio, aumentate degli interessi capitalizzati. Il capitale del mutuo, da estinguersi dalle cooperative, si determina aggiungendo al totale delle somministrazioni fatte, aumentato degli interessi capitalizzati, la somma derivante dalla differenza fra il saggio corrisposto alla cas- sa di risparmio e quello percepito dalla cassa depositi e prestiti. Alle cooperative edilizie, come sopra finanziate, la cassa depositi e prestiti è autorizzata a fare anticipazioni di somme nonché a concedere, in quanto occorrano, con propri fondi, supplementi di mutuo necessari alla ultimazione delle case, subordinatamente alla preventiva assegnazione del correlativo contributo erariale.

Art. 15. La cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti eseguiti dalla cassa di risparmio delle provincie lombarde per mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello stato che già ebbero mutui principali sui fondi della suddetta cassa di risparmio, a rilasciare alla medesima certificati di credito che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie e tesorerie comunali e di ricevitorie e casse provinciali, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente, concesso dalla cassa depositi e prestiti.

CAPO V Enti mutuatari

Art. 16. Sono ammessi a contrarre mutui allo scopo di costruire od acquistare case popolari od economiche, oltre che i privati:

-primo: l'istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato;

-secondo: i comuni che provvedano direttamente alla costruzione di case popolari;

-terzo: gli istituti autonomi per case popolari;

-quarto: le gestioni speciali di cui all'art. 22 ultimo comma;

- quinto: le società di assistenza e di beneficenza che provvedano agli alloggi per i poveri;

-sesto: gli enti pubblici che si propongano di costruire case da locare ai loro impiegati e salariati;

-settimo: le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari od economiche a favore dei propri soci;

- ottavo: le società cooperative di credito e le società di mutuo soccorso, che si uniformino alle disposizioni del presente testo unico e che istituiscano sezioni speciali con norme statutarie e con gestione e contabilità distinte e separate, per costruire od acquistare case popolari od economiche a vantaggio dei propri soci;

-nono: i soci delle società menzionate nei precedenti numeri settimo ed ottavo. Il beneficio del mutuo non può essere accordato ai privati, nonché alle società di cui ai precedenti nn. Settimo, ottavo e nono, per l'acquisto di case di vecchia costruzione: e tali si considerano quelle dichiarate abitabili ovvero effettivamente abitate da oltre quattro anni.

TITOLO II Costituzione e funzionamento delle società cooperative ed assistenziali e degli enti ed istituti per costruzione od acquisto di case popolari od economiche

CAPO Formalità istituzionali e statutarie delle società

Art. 17. I soci delle cooperative di cui al n. Secondo dell'art. 1 ed ai numeri settimo ed ottavo dell'art. 16, non possono avere una quota sociale superiore a l. 30.000 o tante azioni il cui valore nominale superi tale somma. Il valore nominale dell'azione per le cooperative costituite posteriormente al 12 marzo 1927 non può superare le l. 500 né essere inferiore a l. 100. Le cooperative o le sezioni per case popolari od economiche, devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di loro cessazione, l'intero patrimonio, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato, sia da assegnarsi a scopi di pubblica utilità, dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria conformemente al disposto dell'art. 66 n. 3 della legge del registro 30 dicembre 1923 n. 3269. Le cooperative devono, entro trenta giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione prescritte dagli articoli 91, 96, 180 e 194 del codice di commercio, depositare gli atti sociali al ministero delle corporazioni per la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società per azioni.

Art. 18. Trascorsi i 30 giorni dall'adempimento delle formalità di trascrizione ed affissione previste dall'art. 17, le cooperative non possono più godere, per gli atti successivamente compiuti, delle agevolazioni tributarie concesse dalle leggi sul registro e bollo, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti al ministero delle corporazioni. Egualmente le cooperative che non effettuino, nei termini di legge, il deposito alla cancelleria del tribunale degli atti previsti dagli articoli 91, 96, 180, 194 del codice di commercio, non possono usufruire, per gli atti successivamente compiuti, delle anzidette agevolazioni tributarie, fino a che non abbiano ottemperato al deposito degli atti stessi. Le cooperative sono dispensate dall'obbligo di pubblicare lo estratto degli atti sociali nel foglio degli annunzi giudiziari.

Art. 19. L’ approvazione delle norme statutarie della sezione speciale di una società di mutuo soccorso, quando si tratti di società operaia legalmente riconosciuta giusta la legge 15 aprile 1886 n. 3818, deve seguire secondo le norme stabilite dalla legge stessa; e quando si tratti di società autorizzata con regio decreto è data pure con regio decreto. Nel primo caso le norme statutarie devono riportare anche il visto del ministro per le corporazioni che lo rilascia dopo averne accertata la conformità alle disposizioni di legge.

Art. 20. Il ministro per le corporazioni, qualora le società e le sezioni costituende, nonché le sezioni delle società di mutuo soccorso, di cui all'art. 19, non risultino informate a sincere finalità cooperative, rifiuta il riconoscimento legale. Può il ministro stesso privare di tutti i benefici relativi al legale riconoscimento quelle società ovvero quelle sezioni che funzionino irregolarmente, in contrasto alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, alle proprie norme statutarie od ai principii della cooperazione. Nel caso, però, di società ovvero di sezioni fruenti di contributo erariale, la privazione dei benefici inerenti al- l'avvenuto riconoscimento è di spettanza del ministro per i lavori pubblici, il quale può addivenirvi previo parere della commissione di vigilanza sulla edilizia popolare, e di concerto col ministro per le finanze.

CAPO II Case popolari od economiche costruite da comuni, Istituti o gestioni speciali.

Art. 21. Quando sia riconosciuto il bisogno di alloggi per le classi meno agiate, i comuni sono autorizzati, oltre che a concorrere nella dotazione di istituti per case popolari, a provvedere alla costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione conformandosi alle leggi vigenti e a tutte le norme che disciplinano l'assunzione diretta di pubblici servizi, od in economia, ai sensi del- l'art. 15 della legge 15 ottobre 1925 n. 2578. I comuni sono autorizzati, con le cautele indicate nel comma precedente, a imprendere la costruzione di alberghi popolari da affittare per dimora giornaliera e di dormitori pubblici ad uso gratuito. Le deliberazioni delle amministrazioni comunali, da approvarsi dall'autorità tutoria, devono essere accompagnate da dimostrazione dell'esistenza delle condizioni di fatto che le hanno determinate nonché dal piano tecnico finan ziario dell'operazione e della disponibilità dei mezzi per effettuarla. Nel computo delle pigioni deve tenersi conto del frutto del capitale investito, di tutte le spese di amministrazione, ripartizione e manutenzione ordinaria e straordinaria, delle imposte, sovraimposte e tasse generali e locali, degli oneri dipendenti dai regolamenti locali, del deperimento, delle spese di assicurazione contro gli incendi e delle perdite per sfitti eventuali.

Art. 22. Con Regio Decreto può essere costituito in ciascun capoluogo di provincia un istituto autonomo provinciale per le case popolari che svolgerà la propria attività a beneficio delle classi meno agiate in tutti i comuni della provincia nei quali se ne manifesti il bisogno. A tale fine l'istituto provinciale potrà, con preventiva approvazione del ministro pei lavori pubblici, costituire sezioni per case popolari nonché sezioni per case economiche con gestioni e bilanci separati. L'istituto provinciale prenderà la denominazione di "istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di...". Gli enti di diritto pubblico che esplicano nel territorio del regno attività industriale estrattiva di interesse nazionale ai fini dell'autarchia economica e che per le condizioni locali dell'esercizio della loro industria si trovino nella necessità di provvedere agli alloggi degli operai nei pressi degli stabilimenti, possono chiedere al ministero dei lavori pubblici il riconoscimento delle gestioni speciali che abbiano costituito o costituiscano per la costruzione o per l'acquisto di case popolari, da concedersi in locazione agli operai stessi.

 

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